GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Smarrimento della cartella clinica e responsabilità

Laddove il danno lamentato da una paziente sia stato unicamente ricondotto all'impossibilità di ricostruire e valutare l'idoneità delle cure ad essa prestate dall'Ente Ospedaliero a causa dello smarrimento della cartella clinica, detto danno non sussiste ove, dalla documentazione prodotta nella causa da entrambe le parti, sia agevole la ricostruzione del percorso diagnostico-terapeutico dal momento del ricovero fino al momento dell'intervento.
Sussiste invece una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero per inadempienza al dovere di custodia, in carenza di prove che tale inadempimento è stato incolpevole.
Tribunale di Genova sezione II, sentenza del 13 dicembre 2006

 

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